Nuovo decreto legge RC AUTO: in questo articolo desideriamo informarvi su importanti cambiamenti normativi entrati in vigore dal 23 dicembre 2023. In conformità con le nuove disposizioni, è obbligatorio assicurare tutti i veicoli, inclusi quelli custoditi in box o aree private. Inoltre la sospensione, ora considerata un “diritto” del consumatore, non è più soggetta a condizioni particolari di polizza.
Nuovo decreto legge RC AUTO: come sono cambiate le normative a partire dal 23 dicembre 2023.
A partire dal 23 dicembre 2023, per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs 184/2023, è stata recepita la direttiva 2021/2118 del Parlamento Europeo in materia di RC Auto che comporta l’introduzione di alcune importanti modifiche al Codice delle Assicurazioni Private ed al Codice della Strada.
La normativa ridefinisce l’ambito di assicurazione per la responsabilità civile auto, riconducendolo all’utilizzo del veicolo in quanto tale, ovvero come mezzo di trasporto, a prescindere dalle sue caratteristiche, dal terreno su cui è utilizzato o dal fatto che esso sia fermo o in movimento, dal suo utilizzo esclusivamente in zone il cui accesso sia soggetto a restrizioni piuttosto che si trovi in area pubblica, privata o equiparata al pubblico.
Viene anche introdotta una disciplina uniforme dell’istituto della sospensione il cui esercizio, non più disciplinato da una specifica regolamentazione contrattuale oggetto di accordo con l’impresa, viene esteso ad ogni tipologia di veicolo e regolamentato da un nuovo processo di attivazione.
Nuovo decreto legge RC AUTO: estensione dell’obbligo di copertura RCA
La nuova formulazione dell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private introduce quindi l’estensione dell’obbligo di assicurazione RC Auto a tutti i veicoli “qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente” a prescindere da dove siano ubicati (area pubblica/privata/soggetta a restrizioni) o dalla circostanza che siano in circolazione, rilevando a tale fine non solo la situazione in cui il mezzo sia in movimento ma anche quella in cui sia fermo.
Cambia anche la definizione di veicolo, considerando tale qualsiasi mezzo di trasporto a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circoli sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h oppure con un peso netto massimo superiore a 25 kg ed una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h.
Ne consegue, quindi, che l’obbligo di sottoscrizione della copertura per la responsabilità civile da circolazione viene estesa anche ai veicoli non immatricolati; e ciò a prescindere dal loro utilizzo esclusivo in aree private.
Si rammenta, a tale proposito, che in merito alla copertura prestata per i veicoli non targati continuerà ad essere operante la clausola “Assicurazione su telaio” a norma della quale, nel caso di circolazione su suolo pubblico o equiparato a pubblico, la garanzia sarà valida ed operante, ferma la tutela del terzo, unicamente qualora sia in corso di validità la predetta autorizzazione alla circolazione rilasciata dalle autorità competenti in materia.
Il D. Lgs 184/2023 detta inoltre nuove regole in merito all’estensione dell’obbligo assicurativo in ambito Rc auto anche ai cosiddetti veicoli elettrici “leggeri”, la cui definizione puntuale avverrà entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto con apposito Decreto Interministeriale del Ministero dell’Industria e del Made in Italy e del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno.
Nuovo decreto legge RC AUTO: deroghe all’obbligo di copertura Rc Auto
Il nuovo Decreto introduce – sulla base dell’articolo 122 bis – specifiche deroghe all’obbligo di copertura RC Auto.
In sintesi, non sono soggetti all’obbligo i veicoli:
• formalmente ritirati dalla circolazione (i.e. radiati)
• il cui uso è vietato in forza di una esplicita misura delle autorità (i.e. fermo amministrativo, confisca o sequestro)
• non idonei all’uso come mezzo di trasporto (ovvero le cui caratteristiche fisiche sono state modificate in maniera tale da non poter garantire lo scopo originario, es. eliminazione del motore)
• il cui utilizzo è stato volontariamente sospeso dal soggetto legittimato in via temporanea (es. utilizzo stagionale) con formale comunicazione alla compagnia.
La nuova disciplina dell’istituto della “sospensione”
L’istituto della sospensione ed il suo esercizio (disponibile per tutti i veicoli senza alcun sovrappremio) non sono più soggetti ad una disciplina contrattuale, ma diventano un diritto per il cliente.
Ecco le nuove norme:
• La sospensione deve essere richiesta dal cliente con formale comunicazione all’Impresa tramite “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” riportante l’ indicazione della data di inizio e fine sospensione. L’Impresa rilascerà una “ricevuta di presa in carico” unitamente alla documentazione contrattuale relativa alla polizza di riattivazione.
• Il periodo di sospensione può avere una durata massima pari a 10 mesi per annualità; per i soli veicoli di interesse storico (ex art. 60 Codice della Strada) il termine massimo si estende a 11 mesi per annualità.
• E’ prevista la possibilità di chiedere una proroga della sospensione in corso rispettando un preavviso di almeno 10 giorni (5 giorni per i veicoli di interesse storico) dalla data di scadenza del termine di sospensione.
Quanto sopra fatta salva l’operatività legata a polizze che, al momento dell’entrata in vigore della presente norma, siano sospese, per le quali sarà ammesso il mantenimento in vigore dello stato di sospensione sino alla successiva riattivazione. Dopodiché per ogni sospensione successiva varrà la nuova disciplina.
La disciplina si applica a tutti i contratti che prevedono copertura RC Auto (RCA o RCA + ARD, mentre sono escluse le polizze “solo ARD”, che mantengono l’impostazione contrattuale).
Le sanzioni: nulla di nuovo per chi circola senza assicurazione
Nulla cambia relativamente alla multa già prevista dall’articolo 193 del Codice della strada per chi circola senza assicurazione, vale a dire:
– 866 euro di multa, che scendono a 606,20 con lo sconto per chi paga entro cinque giorni, oltre alla perdita di cinque punti dalla patente, al sequestro del veicolo e al ritiro della carta di circolazione.
Identica sanzione se il veicolo è “utilizzato esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”, mentre nel caso di circolazione di un veicolo non idoneo all’uso come mezzo di trasporto oppure con assicurazione sospesa la multa è aumentata della metà (e quindi sale a 1.299 euro e a 909,30 con lo sconto.
Campersereno desidera fornire una soluzione flessibile a coloro che temporaneamente non utilizzano il proprio veicolo. In questo caso, vi consigliamo di considerare l’opzione di pagare e sospendere immediatamente l’assicurazione. Questo “congelerà” il premio pagato fino alla successiva “riattivazione” del servizio.